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CONGEDO MATRIMONIALE: TUTTO QUELLO CHE VOLEVI SAPERE!


Non tutti sanno, o almeno a molti non è chiaro, in cosa consiste il permesso o licenza matrimoniale, ovvero, più tecnicamente, il congedo matrimoniale che spetta a un lavoratore in caso abbia deciso di contrarre sposarsi.

Rientra a pieno titolo tra i diritti del lavoratore ed esiste un'apposita legge che regolamenta la sua situazione, precisamente la legge n. 399 art. 15 entrata in vigore il 2 Aprile del 1958, tuttora attiva.


Ma vediamo cosa dice l’articolo: "In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi. Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo."


Questo significa quindi che la legge vi riconosce un periodo di 15 giorni di astensione dal lavoro, ma ovviamente ci possono essere delle particolarità e delle differenze, dovute ai tipi di contratti di lavoro di ognuno. Bisognerebbe valutare caso per caso, ma, generalmente, i giorni che spettano di diritto sono 15 e soprattutto devono essere consecutivi, cioè non possono essere frazionati in più periodi.


Inoltre, i 15 giorni devono essere temporalmente vicini alla data delle nozze, esattamente dovrebbero essere presi entro 30 giorni dal matrimonio e non devono essere intesi come sostitutivi delle ferie. Per ottenere il permesso, è molto importante che presentiate una domanda scritta al vostro datore di lavoro, ed è consigliabile farlo con largo anticipo, in modo da poter pattuire con lui quale periodo scegliere.


Una cosa importante che dice l'articolo 15 della legge n. 399 riguarda la retribuzione. Questa infatti deve essere "normale", cioè corrisposta come in qualsiasi altro periodo, senza differenze, ovviamente sempre tenendo conto del proprio tipo di contratto di lavoro. Inoltre, in questi 15 giorni continuerete a maturare le ferie regolarmente.


Un'altra domanda frequente: "A chi spetta il congedo matrimoniale?"


A questo quesito risponde il Decreto Legge del 24/06/1937, n. 1334 Art. 1, in cui è stabilito che: "Il congedo matrimoniale costituisce un diritto a favore di tutti i lavoratori dipendenti, che abbiano superato il periodo di prova.[...]"


Possono, inoltre, godere del diritto al congedo, i lavoratori disoccupati o sospesi e i richiamati alle armi qualora si siano verificate le seguenti condizioni: nel caso in cui nei 90 giorni precedenti alla data delle nozze sia esistito un valido rapporto di lavoro della durata di almeno 15 giorni; oppure nel caso siano state presentate dimissioni per contrarre il matrimonio; qualora ci sia stato un licenziamento dovuto alla cessata attività e infine nel caso ci siano state assenze per giusta causa, come la malattia.


Altra domanda frequente: “E’ possibile prenderle anche per le seconde nozze?”


Al giorno d’oggi le coppie che sono al secondo matrimonio sono davvero molte, e anche loro possono usufruire del congedo matrimoniale.


Voi avete pensato già di chiedere il congedo matrimoniale al vostro datore di lavoro?


Sempre con affetto

Flò







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